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Unico Centro Di Imputazione

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66 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: la rinuncia dell’azienda salva il posto
Una lavoratrice del settore aereo impugna il proprio licenziamento, intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del provvedimento, rilevando l'esistenza di un unico centro di imputazione tra la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte d'Appello ordina quindi la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società ricorrono in Cassazione ma successivamente notificano la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le aziende al pagamento delle spese legali. La sentenza d'appello passa così in giudicato, confermando la reintegrazione della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale salva il posto
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua società datrice di lavoro. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del recesso, accertando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le aziende. La Corte d'Appello ordina la reintegrazione e il risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia e condanna le società al pagamento delle spese legali in favore della lavoratrice. La decisione d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo diventa così definitiva, confermando la vittoria della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua azienda. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché la platea dei lavoratori da considerare doveva includere anche i dipendenti di un'altra società del gruppo, configurando un unico centro di imputazione. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente notificato la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando l'illegittimità del licenziamento e condannando l'azienda al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale dà la vittoria
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, rilevando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo e ordinando la reintegrazione. La platea dei lavoratori andava infatti calcolata sull'intero gruppo e non solo sulla singola società formale. Le aziende propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando in via definitiva l'illegittimità del licenziamento collettivo e condannando le società al pagamento delle spese processuali, ritenendo comunque infondati i motivi di ricorso presentati.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e crisi aziendale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice addetta alla segreteria. L'Azienda ha dimostrato la soppressione della posizione lavorativa a causa di una crisi economica e la ridistribuzione delle mansioni tra il personale rimasto. La lavoratrice lamentava la mancata ricollocazione (repêchage), evidenziando l'assunzione di una collega presso un'altra società dello stesso gruppo. I giudici hanno chiarito che le due società costituivano entità giuridiche distinte e autonome. Inoltre, la richiesta di accertare un unico centro di imputazione è stata dichiarata tardiva perché presentata solo nelle note finali. Respinta anche la domanda di differenze retributive per mancanza di prove sul contratto aziendale applicabile. La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: due aziende, un solo datore di lavoro
Una lavoratrice del settore aereo ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che le due società del gruppo per cui lavorava costituissero in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. I giudici di merito hanno accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il recesso perché la selezione dei lavoratori da licenziare era stata limitata a una sola delle due aziende, anziché estendersi all'intero organico integrato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle società. La Suprema Corte ha stabilito che, accertata l'integrazione totale tra le imprese, il licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i dipendenti del gruppo. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno senza alcuna detrazione per i redditi successivi, non provati dai datori di lavoro.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario perde in Cassazione
Il Lavoratore è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua formale datrice di lavoro, una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società controllante e la controllata costituivano in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ovvero un unico vero datore di lavoro. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del Lavoratore e il risarcimento del danno. Le aziende hanno perso il ricorso e dovranno pagare anche le spese legali.
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Licenziamento collettivo: quando il gruppo è un unico datore
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo intimato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere i lavoratori di entrambe le società e non solo di quella formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento e la reintegrazione della lavoratrice, respingendo il ricorso delle società. Inoltre, la Corte ha stabilito che non si può ridurre il risarcimento se il datore di lavoro non allega e prova in modo specifico i guadagni alternativi della lavoratrice fin dal primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma un solo datore di lavoro
Una lavoratrice è stata licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo quello della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle aziende, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegrazione della lavoratrice. Ha inoltre stabilito che spetta al datore di lavoro allegare i fatti relativi a eventuali guadagni successivi della lavoratrice per ottenerne la detrazione dal risarcimento.
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Licenziamento collettivo: ko il gruppo societario fittizio
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta delle società di ridurre il risarcimento, poiché non hanno provato tempestivamente che il lavoratore avesse percepito altri redditi dopo il licenziamento.
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Licenziamento collettivo: nullo il taglio se il gruppo è unico
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea che formava un unico centro di imputazione con un'altra società del gruppo. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il recesso perché la scelta dei dipendenti da licenziare era stata limitata a una sola azienda, anziché estesa all'intero organico unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Corte ha chiarito che l'integrazione totale tra le imprese rende irrilevante la dimostrazione dell'uso promiscuo del singolo dipendente. Inoltre, ha escluso la riduzione del risarcimento per aliunde perceptum o percipiendum (guadagni alternativi), poiché i datori di lavoro non hanno tempestivamente allegato e provato tali redditi nel primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Una lavoratrice è stata licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua azienda formale. I giudici hanno accertato che l'azienda e un'altra società del gruppo costituivano un unico centro di imputazione, ossia un'unica vera impresa. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere i lavoratori di entrambe le società e non solo di quella formale. Il licenziamento collettivo è stato quindi dichiarato illegittimo. La Corte di Cassazione ha confermato la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento del danno. Ha inoltre chiarito che spetta al datore di lavoro dimostrare se la dipendente ha percepito altri redditi durante il periodo di estromissione (aliunde perceptum), e che tali somme vanno sottratte dal danno totale prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità.
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Licenziamento collettivo: il finto gruppo non evita il reintegro
Il Lavoratore impugna il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici accertano che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, avendo integrato completamente le loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e stabilisce che l'aliunde perceptum va sottratto dal danno globale effettivo prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società viene rigettato, confermando la reintegrazione del dipendente.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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Unico Centro di Imputazione: due società, un solo datore di lavoro
Una lavoratrice, formalmente dipendente di due distinte imprese (una ditta individuale e una S.r.l.) gestite dalla stessa famiglia, ha chiesto il pagamento di differenze di stipendio. Sosteneva che le due società costituissero in realtà un unico datore di lavoro. I giudici le hanno dato ragione, riconoscendo l'esistenza di un unico centro di imputazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che quando più imprese hanno una gestione unitaria e interessi intrecciati, sono considerate un solo soggetto e rispondono insieme dei debiti verso i dipendenti. L'appello delle aziende è stato quindi respinto, condannandole al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice.
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Richiesta di differenze retributive: Lavoratore sconfitto in Aula
Il Lavoratore fa causa a diverse aziende presentando una richiesta di differenze retributive. Sostiene che le società siano in realtà un unico datore di lavoro e denuncia un falso appalto. I giudici respingono la richiesta. Il Lavoratore fa ricorso in Cassazione lamentando errori nella valutazione delle prove e violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il Lavoratore perde la causa perché non ha riportato nel ricorso i documenti esatti su cui basava le sue accuse e ha solo cercato di far rivalutare i fatti già decisi. Il Lavoratore deve pagare una sanzione pari al doppio della tassa di giustizia.
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Operazioni soggettivamente inesistenti: frode e limiti sanzionatori
Una società consortile è stata accusata di frode IVA tramite operazioni soggettivamente inesistenti. Il meccanismo prevedeva l'utilizzo di cooperative fittizie per fatturare servizi di logistica, permettendo alla consortile di detrarre indebitamente l'imposta. La Cassazione ha confermato l'esistenza della frode, basata su intercettazioni e prove di un'unica regia gestionale. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sulle sanzioni. Ha stabilito che la recidiva tributaria può essere applicata solo se la violazione precedente è stata accertata in modo definitivo e non solo contestata. Inoltre, ha riconosciuto la possibilità di ridurre le sanzioni se sproporzionate rispetto al tributo, applicando retroattivamente il principio del favor rei.
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Unico centro di imputazione: la guida completa
Una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo da una società, ha ottenuto la reintegrazione dimostrando che l'azienda faceva parte di un gruppo societario qualificabile come 'unico centro di imputazione'. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la presenza di una struttura organizzativa e produttiva unificata, un interesse comune e un coordinamento tra le diverse società le rendono, di fatto, un singolo datore di lavoro. Questo ha permesso di superare i requisiti dimensionali della singola azienda e applicare la tutela reintegratoria. La Corte ha inoltre chiarito che i limiti al risarcimento del danno previsti dalla legge si applicano anche se non esplicitamente menzionati nel dispositivo della sentenza.
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Unico centro di imputazione: come impugnare il licenziamento
Una lavoratrice, licenziata per motivi economici dalla sua società formale, ha ottenuto la reintegra dimostrando che l'azienda faceva parte di un più ampio gruppo societario, configurando un 'unico centro di imputazione'. La Corte di Cassazione ha confermato che, in questi casi, la giustificazione economica del licenziamento deve riguardare l'intero gruppo e l'impugnazione stragiudiziale è valida anche se inviata solo alla società che ha materialmente comunicato il recesso.
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Unico centro di imputazione: licenziamento illegittimo
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, basato sulla cessazione di attività di una società, quando in realtà questa costituiva un unico centro di imputazione con un'altra impresa che ha continuato a operare. La frammentazione dell'attività è stata ritenuta artificiosa, riconoscendo un unico rapporto di lavoro e condannando le società al risarcimento del danno in favore del lavoratore.
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