Un'Azienda appaltatrice ha chiesto a un Comune il pagamento di un conguaglio fiscale tramite nota di debito, sostenendo di aver errato nell'applicare l'aliquota IVA agevolata al 10% anziché quella ordinaria al 20% per lavori di riqualificazione urbana. A fronte del rifiuto dell'ente locale, la controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda. La Corte ha stabilito che, in assenza di un effettivo accertamento fiscale o della prova di un maggiore versamento già eseguito all'Erario, non si può pretendere dal committente alcun rimborso integrativo. Pertanto, la richiesta dell'Azienda sull'adeguamento dell'aliquota IVA agevolata è stata respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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