La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5257/2024, ha chiarito un importante principio sulla legittimazione passiva. In una controversia tra una società concessionaria di scommesse e diverse amministrazioni statali, la Corte ha stabilito che, a seguito del trasferimento di funzioni da un Ministero a un'Agenzia fiscale, quest'ultima diventa l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio. Di conseguenza, la domanda proposta contro il Ministero è stata dichiarata nulla per difetto di legittimazione passiva, anche se l'Agenzia era poi intervenuta nel procedimento.
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