La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una grande azienda metalmeccanica che aveva negato il corretto trattamento per i permessi elettorali ai propri dipendenti impegnati come rappresentanti di lista. La società, durante le consultazioni, aveva disposto la chiusura dello stabilimento, obbligando i lavoratori a utilizzare permessi annui retribuiti (PAR) o a recuperare le ore in giornate successive. I giudici hanno stabilito che l'assenza per funzioni elettorali è equiparata a tutti gli effetti all'attività lavorativa. Pertanto, l'azienda non può imporre l'uso di ferie o il recupero della produzione, poiché le norme sui permessi elettorali sono imperative e non derogabili da accordi sindacali aziendali.
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