Un debitore, dopo aver prestato una garanzia a una Banca, istituisce un trust per trasferire i propri immobili alla moglie separata, nominata trustee. La Banca agisce in giudizio per far dichiarare l'inefficacia del trust, sostenendo che tale atto pregiudica il suo diritto di credito. La Cassazione conferma la decisione a favore della Banca, stabilendo che il trust, essendo stato creato dopo la nascita del debito, non può proteggere i beni. L'atto di disposizione è quindi inefficace nei confronti del creditore, che potrà pignorare gli immobili. Il ricorso dei debitori viene dichiarato inammissibile per vizi procedurali, con condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria.
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