Una donna, ritenuta amministratrice di fatto di una società, è stata condannata per truffa aggravata e malversazione. Insieme ad altri complici, ha ottenuto un finanziamento pubblico di 300.000 euro presentando fatture e relazioni false per l'acquisto di un macchinario mai comprato. I fondi sono stati invece spartiti su conti personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando la sua qualifica di amministratore di fatto. La Corte ha chiarito che tale ruolo si desume da indici precisi, come la gestione della contabilità e dei conti bancari, anche in assenza di una nomina formale. Di conseguenza, la ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e risarcire l'ente pubblico erogatore.
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