Un ex Capo della Polizia Municipale è stato condannato per induzione indebita, avendo preteso piccole somme da commercianti ambulanti. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante per collaborazione processuale (Art. 323-bis c.p.). Sosteneva di aver fornito un contributo decisivo alle indagini, ma la Corte d'Appello aveva ritenuto il suo apporto non determinante, poiché gli inquirenti avevano già acquisito prove sufficienti. La Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. Ha stabilito che l'attenuante collaborazione processuale non si applica se il contributo dell'imputato non è decisivo per la ricostruzione dei fatti, specialmente quando le prove erano già state ampiamente raccolte. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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