Una madre ha citato in giudizio l'ex genero per la restituzione di una somma di denaro, sostenendo si trattasse di un prestito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che in un contratto di mutuo, l'onere della prova incombe su chi agisce. Non è sufficiente dimostrare la consegna del denaro, ma è necessario provare anche il titolo che obbliga alla restituzione. In questo caso, il contesto familiare e le testimonianze contraddittorie hanno fatto propendere i giudici per l'ipotesi di una liberalità, ovvero un regalo fatto per solidarietà.
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