Un curatore fallimentare, che svolgeva anche il ruolo di commercialista per una ditta terza, ha concordato con quest'ultima l'acquisto di beni del fallimento a un prezzo di favore (48.000 euro) per poi rivenderli a terzi a un prezzo quasi raddoppiato. Scoperto il disegno criminoso, il professionista è stato condannato per il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la condanna. La Suprema Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già logicamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio, respingendo le contestazioni basate su un presunto travisamento delle prove.
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