La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per traffico di droga. Per due ricorrenti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili poiché basati su censure generiche circa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Per altri due coimputati, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'aumento di pena per continuazione, privo di adeguata motivazione. Infine, per il ricorrente accusato di spaccio singolo, i giudici hanno accolto il ricorso sul mancato riconoscimento della lieve entità dello spaccio. La Cassazione ha chiarito che l'assoluzione dal reato associativo rende contraddittorio escludere la lieve entità dello spaccio solo per una presunta contiguità con il gruppo criminale, e che l'attività continuativa non è incompatibile con tale attenuante. La causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.
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