La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, sottolineando che, dopo la riforma del 2017, i motivi di impugnazione sono tassativi. L'imputato aveva contestato la qualificazione giuridica dei reati e l'entità della pena, argomenti non rientranti tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. La Corte ha quindi confermato che tali doglianze sono escluse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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