L'Indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, ha impugnato l'ordinanza del Riesame lamentando l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di udienza, poiché si trovava in isolamento per Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancata notifica costituisce una nullità a regime intermedio. Questa nullità deve essere formalmente eccepita dalla difesa durante l'udienza stessa. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a chiedere un rinvio per motivi di salute del suo assistito, senza sollevare formalmente l'eccezione di nullità. Di conseguenza, la mancata contestazione immediata ha sanato il vizio, rendendo impossibile farlo valere in un momento successivo davanti alla Cassazione. L'Indagato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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