Un imputato, condannato per tentato furto aggravato alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa con sospensione condizionale, proponeva impugnazione. Nel giudizio di secondo grado, la difesa contestava unicamente il trattamento sanzionatorio, accettando implicitamente l'accertamento della colpevolezza. Successivamente, l'imputato promuoveva un ricorso lamentando la propria responsabilità penale e invocando il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso per cassazione inammissibile: non è consentito sollevare dinanzi ai giudici di legittimità questioni relative alla responsabilità mai devolute prima alla Corte di Appello. Di conseguenza, i Supremi Giudici hanno confermato integralmente la condanna inflitta e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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