Due imputati hanno subito una condanna per il reato di diffamazione. La Corte di appello ha confermato la loro responsabilità penale, negando però il beneficio del rinvio della sanzione. I condannati hanno presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Gli imputati hanno formulato doglianze del tutto generiche, limitandosi a rinviare alle precedenti memorie difensive senza evidenziare fatti specifici a supporto della richiesta. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili per difetto di specificità dei motivi. Di conseguenza, i giudici hanno condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La sentenza penale è diventata definitiva, mentre i giudici non hanno liquidato spese alla persona offesa poiché il ricorso riguardava unicamente la misura della pena.
Continua »