Il Ricorrente, condannato per spaccio di lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la sentenza lamentando un eccessivo trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Inoltre, poiché la pena base è stata fissata al di sotto del medio edittale, non occorreva una motivazione particolarmente dettagliata. Infine, la presenza di una recidiva reiterata e specifica impedisce per legge che le attenuanti generiche possano prevalere, confermando la correttezza della decisione precedente. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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