Un soggetto, condannato con due sentenze per reati di droga, aveva ottenuto il riconoscimento della continuazione tra reati. A seguito di un precedente annullamento relativo al solo calcolo della pena, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la sanzione. L'imputato ha nuovamente fatto ricorso, lamentando la sproporzione e la carenza di motivazione dell'aumento di pena. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione del giudice adeguata e fondata sulla gravità dei fatti, chiarendo che il ricorso non può trasformarsi in un riesame del merito della decisione.
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