La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di evasione. L'uomo aveva contestato in Cassazione la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, nei precedenti motivi d'appello, la difesa si era limitata a richiedere una riduzione della pena, senza contestare la colpevolezza. Poiché la Corte d'Appello non aveva potuto esaminare il merito della responsabilità penale, non devoluta in secondo grado, il successivo ricorso per Cassazione è stato ritenuto del tutto generico. Di conseguenza, l'imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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