Una lavoratrice è stata condannata per il furto di un'agendina contenente appunti contabili, sottratta al datore di lavoro per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'Appello aveva negato l'attenuante del danno di speciale tenuità, valorizzando non il valore economico dell'oggetto, ma l'importanza delle informazioni in esso contenute. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, rileva esclusivamente il valore economico intrinseco del bene sottratto e il danno patrimoniale diretto e immediato subito dalla vittima, che in questo caso era modestissimo. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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