Un dirigente pubblico della Regione, dopo anni di servizio a tempo indeterminato, ha assunto il ruolo di direttore regionale con un contratto a termine di diritto privato. Alla fine del rapporto, ha chiesto il ricalcolo unitario del proprio Trattamento di fine servizio, invocando la continuità tra i due incarichi. La Corte d'Appello aveva accolto la richiesta, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che il passaggio al ruolo di direttore a tempo determinato comporta la risoluzione automatica del precedente rapporto. Di conseguenza, trattandosi di due rapporti distinti e non continui, non è possibile unificare i periodi per il calcolo del Trattamento di fine servizio. La causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.
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