La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8010/2024, ha affrontato il tema della deducibilità dei costi infragruppo per l'uso di marchi e know-how. Ha stabilito che il contribuente ha l'onere di provare l'utilità effettiva e aggiuntiva di tali costi, specialmente se esistono già accordi di cost-sharing. In assenza di tale prova, i costi sono considerati una duplicazione e quindi indeducibili. La decisione ha anche confermato che, in regime di trasparenza fiscale, l'esito dell'accertamento sulla società partecipata vincola direttamente i soci.
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