Una società, originariamente costituita come società di persone, e i suoi soci hanno impugnato avvisi di accertamento relativi a IRAP, IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2011. La disputa riguardava principalmente il recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione ritenuti non deducibili dall'Amministrazione Finanziaria. Dopo una sentenza d'appello che aveva dato ragione al Fisco, la società ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3417/2023, ha rilevato la necessità della riunione dei ricorsi tributari. Poiché il reddito della società di persone si riflette direttamente su quello dei soci, il processo non può essere deciso in modo frammentato. La Corte ha quindi disposto che il giudizio della società venga trattato insieme a quelli pendenti per i singoli soci per garantire una decisione unitaria e coerente.
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