L'Imputato aveva denunciato falsamente lo smarrimento di un blocchetto di assegni, in realtà consegnato in pagamento a terzi. Condannato in primo grado per simulazione di reato, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta integrasse la più grave calunnia. Esclusa la possibilità di una diretta riqualificazione del reato in appello per non violare il diritto di difesa, i giudici di secondo grado hanno annullato la condanna e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputato, confermando che la trasmissione degli atti al P.M. è l'unica via legale corretta quando emerge un fatto diverso e più grave, garantendo così all'imputato tutte le facoltà difensive nella nuova fase d'indagine.
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