Il Proprietario di un veicolo ha chiesto la cancellazione della trascrizione del trasferimento del mezzo, basata su un documento falso. Il Tribunale ha ordinato all'Ente Pubblico la cancellazione, condannandolo a pagare le spese legali. L'Ente Pubblico ha fatto ricorso, sostenendo che il procedimento, volto a tutelare la pubblicità automobilistica, rientra nella volontaria giurisdizione e non prevede una condanna alle spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nei procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa non esiste una parte soccombente. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna alle spese inflitta all'Ente Pubblico, ponendo a carico del Proprietario le spese del giudizio di legittimità.
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