Un editore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un distributore locale per il pagamento di pubblicazioni consegnate e non pagate. Il distributore si è opposto, sostenendo che il rapporto fosse un contratto atipico e che spettasse all'editore ritirare l'invenduto. La Corte d'Appello ha invece qualificato il rapporto come contratto estimatorio, confermando l'obbligo di pagamento in mancanza di restituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del distributore, confermando che, nel contratto estimatorio, l'obbligo principale di chi riceve la merce è pagare il prezzo, a meno che non provveda a restituire l'invenduto. In assenza di patti contrari, l'onere della restituzione grava interamente sul distributore.
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