Un individuo, acquirente di un immobile ipotecato, si opponeva all'esecuzione forzata sostenendo vizi procedurali. Dopo due gradi di giudizio a lui sfavorevoli, la Corte di Cassazione ha annullato l'intero processo. Il motivo è la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il debitore originario, che aveva contratto il mutuo, non era mai stato citato in giudizio. La Corte ha ribadito che in queste procedure la presenza del creditore, del terzo proprietario e del debitore principale è indispensabile, pena la nullità insanabile degli atti.
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