L'Azienda ha chiesto l'accertamento della comproprietà di un cortile o, in subordine, la costituzione di una servitù di passaggio coattiva per il proprio fondo ritenuto intercluso. I giudici di merito hanno rigettato le domande basandosi su risultanze catastali e rilevando un passaggio pedonale di fatto su fondo altrui. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che la proprietà immobiliare si prova solo con i titoli scritti e non con il catasto. Inoltre, un passaggio di fatto su terreno di terzi, privo di titolo giuridico e di larghezza minima (da 56 a 76 centimetri), non esclude l'interclusione del fondo, poiché non consente il transito ordinario e il trasporto di cose. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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