I Precedenti Proprietari di un terreno hanno citato in giudizio gli Acquirenti, sostenendo che il loro acquisto fosse nullo perché avvenuto da un venditore non proprietario (acquisto a non domino). Gli Acquirenti hanno chiesto invece che venisse accertata l'usucapione del fondo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dei Precedenti Proprietari. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'accessione nel possesso, l'acquisto da un non proprietario costituisce comunque un titolo astrattamente idoneo a unire il possesso dell'acquirente a quello del venditore. Poiché la somma dei due periodi superava i venti anni, gli Acquirenti hanno legittimamente usucapito il terreno, a nulla rilevando lo stato di parziale abbandono rilevato dal consulente tecnico.
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