La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società per tardività. Il caso riguarda i termini impugnazione e la corretta interpretazione della sospensione straordinaria di nove mesi prevista da una normativa del 2018. La Corte ha stabilito che tale sospensione si applica solo se il termine per impugnare scade all'interno di un preciso arco temporale (24 ottobre 2018 - 31 luglio 2019). Poiché il termine del ricorrente scadeva al di fuori di questo periodo, la notifica del ricorso è risultata tardiva, precludendo l'esame del merito della controversia, che verteva su una detrazione IVA negata a seguito della riqualificazione di una cessione di beni in cessione di ramo d'azienda.
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