Il Conducente veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, avendo registrato un tasso alcolemico superiore a 1,8 g/l. La difesa contestava la regolarità dell'omologazione e della taratura dell'etilometro, nonché il suo funzionamento a temperature sotto lo zero, chiedendo anche l'applicazione della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sull'etilometro, confermando che spetta all'imputato l'onere di allegare prove concrete di malfunzionamento, e ha escluso la tenuità del fatto per la condotta pericolosa (guida a zig-zag). Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata valutazione delle attenuanti generiche da parte del giudice d'appello. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio solo su questo punto, rendendo definitiva la condanna per il reato contestato.
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