Una società di trasporti ha impugnato una sanzione amministrativa elevata per la circolazione di un autocarro senza l'inserimento della carta tachigrafica. La difesa sosteneva che l'utilizzo della targa prova costituisse una esimente valida. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la targa prova non giustifica l'omissione della carta tachigrafica quando le modalità di circolazione, come le lunghe distanze percorse, risultano incompatibili con finalità di test o prova tecnica.
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