La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3804/2023, ha stabilito un importante principio in materia fiscale: il risarcimento del danno per perdita di chance professionale non è soggetto a tassazione. Il caso riguardava alcuni dirigenti medici che avevano ricevuto somme a titolo transattivo da un'Azienda Sanitaria per la mancata attivazione di un sistema di valutazione e incentivazione. L'Amministrazione Finanziaria riteneva tali somme un reddito da lavoro dipendente e quindi tassabili. La Suprema Corte ha invece chiarito che questo tipo di indennizzo non sostituisce un reddito mancato (lucro cessante), ma ripara un danno emergente, ovvero la perdita della possibilità di crescita professionale ed economica. Pertanto, non costituendo reddito, il risarcimento perdita di chance è fiscalmente esente.
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