La Corte di Cassazione ha confermato il diritto all'inquadramento superiore per una psicologa che svolgeva mansioni di insegnante di sostegno. Nonostante il contratto collettivo delle cooperative sociali preveda un'unica declaratoria per l'area D, la Corte ha stabilito che i livelli economici D1 e D2 si distinguono per la crescente complessità e professionalità delle mansioni effettivamente svolte, condannando il datore di lavoro alle differenze retributive.
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