Un inquilino rientrava nell'appartamento dei genitori, gestito dall'Ente Case Popolari, dopo una separazione coniugale. Alla morte della madre, l'ente ordinava il rilascio dell'immobile, negando il subentro alloggio popolare per mancanza di requisiti reddituali e di convivenza stabile. L'inquilino impugnava il provvedimento, ma perdeva nei primi due gradi di giudizio. Durante il ricorso in Cassazione, l'inquilino presentava domanda di sanatoria per regolarizzare la propria posizione, rinunciando di fatto al giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l'inquilino a pagare le spese di lite poiché il suo ricorso originario sarebbe stato respinto.
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