La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8647/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di appalti. Un condominio ha citato in giudizio l'impresa costruttrice per gravi vizi edilizi. L'impresa, a sua volta, ha chiamato in causa la società subappaltatrice, ritenendola unica responsabile. Il nodo della questione era un precedente accordo transattivo in cui la subappaltatrice si impegnava a eliminare eventuali futuri difetti. La Corte ha stabilito che tale impegno generico non è sufficiente a esonerare l'impresa appaltatrice dall'obbligo di una formale e tempestiva denuncia vizi subappalto, come previsto dall'art. 1670 c.c., una volta ricevuta la contestazione dal committente. La mancata comunicazione specifica e puntuale comporta la decadenza dall'azione di regresso.
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