L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare maggiori ricavi per la vendita di ventisei appartamenti, rideterminando i prezzi tramite valori di mercato, mutui e perizie bancarie. La società ha presentato ricorso sostenendo l'illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per le imposte dirette, nel regime antecedente alla recente riforma non esisteva un obbligo generale di confronto preventivo per le verifiche svolte a tavolino. Per l'IVA, quale tributo armonizzato, il difetto di confronto garantisce la nullità solo se il contribuente supera la prova di resistenza, ossia dimostra elementi di fatto concreti e decisivi che avrebbero modificato l'esito del controllo. La società ha avanzato solo argomentazioni giuridiche generali. Pertanto, l'accertamento fiscale resta totalmente confermato.
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