La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6543/2025, ha stabilito l'illegittimità di un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva giustificato l'anticipazione con l'urgenza derivante dall'imminente scadenza dei termini di accertamento. La Corte ha chiarito che tale circostanza, essendo legata all'organizzazione interna dell'ente impositore, non costituisce una valida ragione d'urgenza e non può comprimere il diritto al contraddittorio del contribuente. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine dilatorio accertamento rende l'atto nullo.
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