Un intermediario ha convinto la vittima a investire somme in un inesistente affare vinicolo, rendendosi poi irreperibile. Condannato nei primi gradi, l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione. I giudici hanno rilevato che la prescrizione del reato era già maturata prima della sentenza d'appello, poiché il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la condanna penale senza rinvio. Tuttavia, applicando le regole del codice di procedura penale, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della vittima, costituitasi parte civile. L'illecito penale si estingue, ma l'obbligo di risarcire il danno resta pienamente valido.
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