Un avvocato ha chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per crediti professionali. La società fallita si è opposta, sostenendo che il compenso fosse già stato pagato secondo un preventivo. L'avvocato ha contestato la validità del preventivo perché non lo aveva mai firmato. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione del tribunale, ha stabilito che l'accordo sul compenso dell'avvocato richiede la forma scritta a pena di nullità. Tale requisito non è soddisfatto da un documento privo della sottoscrizione di entrambe le parti, e la sua esistenza non può essere provata da elementi indiziari come fatture o email. Di conseguenza, l'accordo è nullo.
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