Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale, non ha versato una cauzione di 500 euro entro il termine. Condannato per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, ha presentato ricorso. La sua difesa ha sostenuto una condizione di precarietà economica e l'assenza di volontà di sottrarsi all'obbligo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo le argomentazioni generiche e infondate. Le difficoltà economiche erano successive al termine per il versamento. La Corte ha confermato l'assenza di una radicale impossibilità ad adempiere e ha negato la tenuità del fatto. L'individuo deve pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro.
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