La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9556/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di rimborso IVA transfrontaliero. Il caso riguardava una società belga che si era vista negare un rimborso IVA per l'anno 2016 a causa di operazioni imponibili effettuate in Italia nel 2017. La Corte ha accolto il ricorso della società, chiarendo che le cause ostative al rimborso, come l'effettuazione di operazioni attive, devono essere verificate esclusivamente all'interno del 'periodo di riferimento', che coincide con l'anno solare della richiesta e non può estendersi agli anni successivi. La decisione si fonda sull'interpretazione della normativa nazionale alla luce della Direttiva UE 2008/9/CE, riaffermando il principio di neutralità dell'IVA per gli operatori non residenti.
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