Un cittadino, condannato in appello per diffamazione ai danni di un altro soggetto, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente alla sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza dei termini per impugnarla, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato al solo fine di far valere tale circostanza. Non essendovi prove evidenti dell'innocenza dell'imputato che avrebbero imposto un'assoluzione nel merito, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il reato è stato dichiarato estinto per sopravvenuta remissione di querela, con spese processuali a carico dell'imputato in assenza di accordi diversi.
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