Un imputato, condannato per omicidio e lesioni stradali, si è visto dichiarare inammissibile l'appello per presunta genericità. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che il requisito della specificità dei motivi non consente al giudice d'appello di valutare il merito del ricorso. Il giudice deve limitarsi a un controllo formale, senza poter dichiarare l'inammissibilità per una presunta infondatezza delle argomentazioni, confondendo così il piano della ricevibilità con quello della fondatezza.
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