L'Imputato, condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti, ha proposto appello. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità. L'Imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge processuale. Secondo la difesa, la specificità dei motivi di appello era dimostrata dal fatto che la stessa Corte d'Appello avesse risposto nel merito alle sue contestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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