La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da due soggetti condannati per rapina aggravata, tentata rapina e furto. Uno dei ricorrenti lamentava la mancata motivazione sui criteri di determinazione della pena, mentre l'altro contestava la mancata pronuncia di proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che se la pena è fissata al minimo edittale con attenuanti prevalenti, non occorre una motivazione specifica. Inoltre, ha ribadito che l'impugnazione deve contestare in modo specifico e correlato le motivazioni della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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