Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro un'ordinanza della Corte d'Appello di Milano. Il giudice di secondo grado aveva escluso l'assimilabilità tra due diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando la netta diversità dei fatti, delle condotte e dei beni giuridici protetti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorrente, infatti, non ha contestato in modo puntuale le precise argomentazioni fornite dai giudici d'appello, limitandosi a censure generiche. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato l'uomo al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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