La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per mancanza di specificità, sottolineando che l'atto di impugnazione non può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni del grado precedente. L'ordinanza chiarisce inoltre i criteri per il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno: la valutazione deve essere oggettiva, basata sul valore quasi irrisorio del pregiudizio, mentre le condizioni economiche della vittima hanno un ruolo solo sussidiario e non possono giustificare il diniego dell'attenuante se la vittima è abbiente.
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