La Corte di Cassazione ha stabilito che una querela è valida anche se la firma della persona offesa non è autenticata, a condizione che sia depositata contestualmente alla nomina del difensore di fiducia, il cui atto contenga la firma autenticata del querelante e un esplicito richiamo alla querela stessa. In questo caso, il collegamento tra i due documenti è sufficiente a garantire la provenienza dell'atto dalla vittima del reato, superando il vizio formale. La Corte ha così annullato una sentenza di proscioglimento per difetto di querela, affermando che la volontà di procedere penalmente era stata manifestata in modo inequivocabile.
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