La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di operazioni soggettivamente inesistenti, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova. Se l'Amministrazione Finanziaria dimostra che il fornitore è una società fittizia (cartiera), spetta al contribuente provare di aver agito con la massima diligenza per non essere coinvolto nella frode. La mera regolarità contabile e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la buona fede. La sentenza ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente per un vizio di omessa pronuncia, ma ha rigettato le censure nel merito, confermando l'accertamento per sottofatturazione e indetraibilità IVA.
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