La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di sospensione del processo civile in pendenza di un giudizio penale. Una persona, dopo essere inciampata e aver subito lesioni, aveva avviato un'azione civile per risarcimento contro una società e si era costituita parte civile nel processo penale contro il legale rappresentante della stessa. Il tribunale civile aveva sospeso il giudizio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sospensione, poiché l'ordinanza era stata nel frattempo revocata. Tuttavia, ha condannato la società alle spese per soccombenza virtuale, chiarendo che la sospensione del processo civile era illegittima: la sospensione obbligatoria non si applica se l'imputato nel processo penale e il convenuto nel processo civile non sono la stessa persona.
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