Un Lavoratore, condannato per guida in stato di ebbrezza tramite patteggiamento, ha contestato la durata della sospensione patente guida di otto mesi. Il Lavoratore chiedeva una riduzione a tre mesi, sostenendo che il giudice non potesse modificare i termini concordati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la durata delle sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione patente guida, non rientra nella disponibilità delle parti in un patteggiamento. Il giudice ha il potere di determinare la misura, specialmente in base al tasso alcolemico riscontrato, e la sua motivazione è stata considerata sufficiente.
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